24-202 ARERA – Comunicato 18 luglio 2024


Inserimento di comunicazioni dell’Autorità nelle bollette dei clienti domestici di gas naturale nel mercato libero

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della deliberazione 100/2023/R/com, a
partire dal 1° settembre 2024 i venditori devono inserire in almeno una bolletta all’anno (all’interno
dell’apposito spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità sulla base dei criteri definiti ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, lettera b., della Bolletta 2.0) dei propri clienti finali titolari di punti di
riconsegna appartenenti alla tipologia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del TIVG e titolari
di un contratto a condizioni di mercato libero la seguente comunicazione: