Attuazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3 del decreto-legge 19/25, in tema di permanenza dei clienti domestici vulnerabili nel servizio a tutele graduali e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 10/2025/R/eel e al TIV
Con la presente deliberazione, l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente attua le disposizioni previste dal decreto-legge 19/25. In particolare, si prevede che, in deroga alla regolazione del TIV, come modificata dalla deliberazione 10/2025/R/eel, i clienti domestici già riforniti nel Servizio di Tutela Graduale (STG) che, a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, acquisiscano uno dei requisiti di vulnerabilità indicati nel decreto legislativo 210/21, possano continuare a essere serviti nel STG fino al termine del periodo di assegnazione del servizio.
