Remunerazione, ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, dell’energia
elettrica prodotta dagli impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse solide
Il decreto-legge 57/23 sostituisce e specifica disposizioni relative ai prezzi minimi garantiti per la
produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in vigore fino al 31 dicembre 2027.
Questi prezzi, gestiti dall'Autorità, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto e mirano a
coprire i costi di funzionamento, non quelli di investimento. Gli impianti devono rispettare specifici
requisiti di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra. Per garantire la certificazione di
biocarburanti e combustibili da biomassa, gli operatori devono aderire al Sistema nazionale di
certificazione della sostenibilità.
