Conferma delle condizioni per l’approvvigionamento di energia elettrica a termine da parte di Acquirente Unico, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19/2025
Con la presente deliberazione, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha confermato le condizioni per l’approvvigionamento di energia elettrica a termine da parte di Acquirente Unico definite dalla deliberazione 155/2025/R/eel, precisando, in coerenza con quanto segnalato dagli operatori, che, in caso di acquisti a termine da parte di Acquirente Unico di prodotti con durate non standard (ad esempio biennali), il relativo prezzo debba essere non superiore alla media dei prodotti a termine con consegna in Italia quotati sulle piattaforme operate da gestori esteri con periodo di consegna ricadente nel periodo oggetto del contratto di approvvigionamento.
