Aggiornamento del corrispettivo variabile CRVI a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi gas
Il comma 41.2, lettera e), dell’RTTG prevede che la componente tariffaria CRVI sia applicata dall’impresa di trasporto ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, ad esclusione dei punti di riconsegna che alimentano clienti finali termoelettrici, e nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione.
